Guida ai bonus per le assunzioni dei disabili nel 2020
A partire dal 2016 le aziende che assumono disabili hanno diritto a dei bonus fiscali. Ma quali sono questi incentivi e quali sono i criteri per accedervi?
Le agevolazioni per chi assume disabili sono state illustrate nella Circolare INPS n. 99 del 13/06/2016, come conseguenza dei decreti attuativi del Jobs Act, e sono aggiornate annualmente.
Il bonus nel 2020
Per l’anno in corso, è previsto un incentivo variabile per i datori di lavoro che si basa sulla retribuzione lorda mensile del disabile. La discriminante sul “quanto” è data dalla tipologia di contratto in essere e dal grado di riduzione della capacità lavorativa.
I contratti agevolabili
L’incentivo spetta ad un’ampia tipologia di contratti di lavoro. Nello specifico:
- Contratti a tempo indeterminato (sia full-time che part-time).
- Contratti a tempo determinato (sia full-time che part-time).
- Contratto subordinato con cooperativa.
- Contratti subordinati svolti presso il domicilio del disabile.
- Contratti interinali poi trasformati in assunzione.
Categorie di disabilità agevolabili
Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dall’obbligo di assunzione stabilito dalla legge 68/1999. Anche gli enti pubblici economici EPE possono usufruire dei bonus.
Il livello di disabilità per il quale è sancito il beneficio è diviso in tre categorie:
- Riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni appartenenti dalla prima alla terza categoria definita dal testo unico in materia di pensioni di guerra.
- Riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%, o minorazioni appartenenti dalla quarta alla sesta categoria definita dal testo unico in materia di pensioni di guerra.
- Disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Entità e durata dell’agevolazione
Sulla base dei criteri elencati nei due paragrafi precedenti, al datore di lavoro spetta un contributo economico che impatta sui versamenti previdenziali come segue:
- Riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% e contratto di lavoro a tempo indeterminato: bonus pari al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali. La durata dell’incentivo è di 36 mesi.
- Assunzione di disabili con capacità lavorativa tra il 67% e il 79%: incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda. La durata dell’incentivo è di 36 mesi.
- Assunzione di personale con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: %: incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda. La durata dell’incentivo è di 60 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e pari all’intera durata del contratto a tempo determinato (quest’ultima non può essere inferiore ai 12 mesi).
Cumulabilità incentivi
I bonus disabili sono cumulabili con altri incentivi, quali: bonus over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, bonus donne disoccupate, bonus assunzioni giovani.
Gli incentivi disabili non sono invece compatibili con: bonus giovani genitori INPS, incentivi per assunzione di percettori NASPI.
Requisiti del datore di lavoro
Il datore di lavoro per poter presentare domanda per via telematica all’INPS e percepire, quindi, i suddetti bonus deve:
- Essere in regola con gli obblighi contributivi.
- Non avere licenziato nei 6 mesi precedenti il medesimo lavoratore per il quale si richiede l’incentivo di assunzione.
- Non rappresentare impresa in difficoltà economica.
- Dimostrare che l’assunzione in essere comporti l’aumento di forza lavoro subordinata di almeno un’unità rispetto ai 12 mesi precedenti.