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24 Feb

Accessibilità disabili: ascensore in deroga alle regole condominiali

Una recente sentenza della Corte di Appello di Messina ha stabilito che, per il principio di abbattimento delle barriere architettoniche, può essere installato un ascensore condominiale anche se non rispetta le distanze comuni definite per legge.

La deroga

Il caso, che fa Giurisprudenza, è quello di un uomo cui è stato dato torto sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello di Messina in merito alla sua denuncia di violazione delle distanze legali previste rispetto ai balconi di proprietà esclusiva, oltre a limitare la veduta.

La sentenza definitiva ha stabilito la congruità dell’opera, cioè dell’installazione dell’ascensore all’interno del cortile condominiale: per il principio di solidarietà, devono essere messe in atto tutte le possibili azioni volte ad eliminare le barriere architettoniche, ivi inclusa la deroga alle distanze e alle vedute previste dal regolamento sulle parti comuni (art. 907 c.c. e art. 1102 c.c.).

Nella sentenza viene fatto espresso riferimento al fatto che “l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve essere necessariamente previsto dai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica”.

Pertanto, l’esistenza dell’ascensore è assimilabile a tali principi e costituisce titolo prevalente nelle valutazioni di fattibilità dell’opera.

Solidarietà contro le barriere architettoniche

La sentenza della Corte di Appello sottolinea espressamente che “nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento la L. n. 13 del 1989, art. 2…occorre tenere conto del principio di solidarietà condominiale”, ovvero “di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili” per “l’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. n. 18334 del 2012)”.

Il contrasto normativo emerso dal caso specifico fa luce sui diritti imprescindibili che, in “situazioni di fatto”, devono prevalere nelle valutazioni funzionali ed estetiche di un’opera. La sentenza su esposta rappresenta un importante precedente di cui si dovrà tenere conto in eventuali dispute condominiali future.

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